Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e' concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.12
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA