Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
1. Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.
2. Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
3. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e' costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE.45
4. Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
5. I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso.
6. La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi gia' approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.
7. Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.
8. Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.
9. I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico.
10. Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.
11. I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi gia' oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 2
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183
Art. 4 Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario
1. Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
3. Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
5. Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
6. Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
7. Per le finalita' indicate nel precedente comma e' riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo.
8. Alle predette regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Art. 5 Attivita' della "Cassa" su richiesta delle Regioni
1. Fino al 31 dicembre 1973, la Cassa per il Mezzogiorno, a richiesta delle Regioni, provvede alla progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonche' di altre opere di competenza regionale, nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali interessate.
2. Per l'esecuzione di interventi che comportino una spesa superiore a 4 miliardi di lire, e in ogni caso quando si tratti di interventi che interessano il territorio di piu' Regioni, la Cassa per il Mezzogiorno deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
3. Anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati possono fornire assistenza tecnica alle Regioni, su loro richiesta, negli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.
Art. 6 Composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
1. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' composto da un presidente e da sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 7 Riserve a favore del Mezzogiorno
1. La riserva della quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 43 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' prorogata al 31 dicembre 1980.
2. Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico predetto.
3. Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.
5. Sino al 31 dicembre 1980, la percentuale degli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, indicata al secondo comma dell'articolo 43 del citato testo unico, e' elevata per i nuovi impianti dal 60 per cento all'80 per cento. Gli investimenti degli enti e aziende predetti nelle regioni meridionali dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi line e titolo effettuati.
6. Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno, e per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengano indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
7. Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma del citato articolo 80. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.
8. Alla riserva di cui al primo comma dell'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono obbligati anche gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 80 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.
10. Le disponibilita' conferite all'Istituto mobiliare italiano (IMI) ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nonche' le disponibilita' che riaffluiscono al predetto Istituto in conseguenza della restituzione dei capitali mutuati ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, sono riservate, in ragione del 40 per cento del loro importo complessivo, ad interventi a favore di aziende operanti nelle regioni meridionali.
11. Gli interventi di competenza della societa' finanziaria di cui
all'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono riservati, in ragione del 40 per cento delle disponibilita' complessive della societa' stessa, a favore di aziende aventi sede e operanti nelle regioni meridionali.
12. Sono ugualmente riservati alle predette regioni, in ragione del 40 per cento delle disponibilita' complessive, gli interventi dell'IMI a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.
13. Le somme annue per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, saranno utilizzate, nella misura del 50 per cento, a favore di piccole e medie imprese commerciali e di enti economici e collettivi fra quelli ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
Art. 8 Direttive del CIPE in materia di industrializzazione
1. Il CIPE, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' specifici piani promozionali di settore.
2. Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina:
1) le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione;
2) le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da piu' intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo;
3) le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata;
4) le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine alla attivita' di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attivita' di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni;
5) le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dello articolo 10, nonche' per i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per lo esercizio commerciale, nonche' alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.
3. Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione.
4. Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 Costituzione di una societa' finanziaria per il Mezzogiorno
1. Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il CIPE puo' autorizzare la costituzione, anche con la utilizzazione delle strutture e delle disponibilita' patrimoniali delle esistenti societa' finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno, di una Finanziaria meridionale, avente un capitale di almeno 200 miliardi di lire, per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, anche ai fini della loro ristrutturazione, e per la realizzazione di iniziative volte al sostegno diretto o indiretto delle imprese, specie piccole e medie.
Art. 10 Agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali
1. Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire.
2. Per la costruzione, il rinnovo, la conversione, la trasformazione, la riattivazione e l'ampliamento di impianti industriali di imprese di piccole dimensioni:
a) il contributo di cui all'art. 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature;
b) il finanziamento a tasso agevolato, di cui all'articolo 101 del citato testo unico, e' concesso nella misura del 35 per cento dell'investimento globale comprendente gli impianti fissi, le scorte di materie prime e di semilavorati.
3. Alle imprese di piccole dimensioni che si localizzano nelle zone caratterizzate da piu' intensi fenomeni di spopolamento il contributo di cui alla lettera a) del secondo comma e' concesso nella misura del 45 per cento, e la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere un ulteriore contributo per la realizzazione di piccole opere di infrastruttura specifica, nonche' per l'addestramento della manodopera, nel limite massimo del 5 per cento degli investimenti fissi.
4. Per le imprese industriali che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire, il contributo di cui all'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' determinato in misura variabile tra il 15 per cento ed il 20 per cento degli investimenti fissi, comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature il finanziamento agevolato di cui all'articolo 101 del citato testo unico puo' essere concesso in misura variabile tra il 35 e il 50 per cento dell'investimento globale, comprendente gli impianti fissi e le scorte di materie prime e semilavorati.
5. La graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata, in conformita' degli indirizzi del programma economico nazionale, con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6. A parziale modifica dell'articolo 103 del citato testo unico, l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' dei singoli progetti ai criteri fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 8.
7. Il parere di conformita' e' richiesto dalle imprese interessate o direttamente o tramite l'istituto finanziatore. Il parere, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 103 del citato testo unico, costituisce titolo per il godimento dell'insieme delle agevolazioni previste da detto testo unico a favore delle iniziative che si realizzano nel Mezzogiorno.
8. Per le iniziative industriali che realizzino investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire, il CIPE, sulla base dei piani promozionali di settore e delle direttive generali di cui al precedente articolo 8, determina, su istruttoria tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel quadro delle procedure della contrattazione programmata, ammontare del contributo concedibile in misura variabile tra il 7 per cento e il 12 per cento degli investimenti fissi, l'ammontare del finanziamento agevolato in misura variabile tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e le scorte di materie prime e di semilavorati, nonche' le infrastrutture specifiche di cui al terzo capoverso del secondo comma dell'articolo 8.
9. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE, di cui al comma precedente, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determinando i tempi e le modalita' di attuazione delle infrastrutture necessarie agli insediamenti con l'indicazione dei fondi all'uopo destinati.
10. La Cassa per il Mezzogiorno a sua volta provvede alla realizzazione delle opere entro i termini e con le modalita' delle determinazioni di cui al comma precedente, in attuazione dell'articolo 134 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
11. Per la parte di spesa relativa al macchinario ed alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno, nonche' per le spese relative ad attrezzature ed impianti per eliminare l'inquinamento, la misura del contributo in conto capitale a tutte le iniziative industriali e' elevata di dieci punti percentuali.
12. La misura massima per il finanziamento delle scorte e' rapportata per tutte le iniziative industriali al 40 per cento dell'investimento fisso.
13. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, e' fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato alle industrie di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie.
14. La durata massima dei finanziamenti agevolati e' fissata in quindici anni per le nuove iniziative ed in dieci anni per l'ampliamento, il rinnovo, la trasformazione, la riattivazione e la conversione di impianti preesistenti.
15. Le agevolazioni di cui al secondo e al quarto comma del presente articolo si applicano alle iniziative industriali le cui domande di parere di conformita' pervengano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Restano ferme le norme di cui agli articoli 101 e 102 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno.
17. La concessione dei contributi di cui all'articolo 102 del citato testo unico e' subordinata alla dimostrata disponibilita', da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso; la sua erogazione viene effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, in relazione alle categorie o lotti di opere e il saldo deve essere liquidato alle imprese entro tre mesi dalla presentazione della documentazione relativa alla ultimazione dei lavori.
18. Alle imprese di piccole e medie dimensioni sono riservati con priorita' i servizi di assistenza tecnica in materia di gestione e di commercializzazione dei prodotti prestati dall'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e di perfezionamento ed aggiornamento dei dirigenti aziendali, prestati dal Centro di formazione e studi (FORMEZ).
19. Alle stesse iniziative sono prevalentemente riservati i servizi di locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari, nonche' gli ausili delle moderne forme di gestione, da promuovere dalla Finanziaria meridionale di cui all'articolo 9.
20. I finanziamenti a tasso agevolato ed i contributi di cui al presente articolo possono essere estesi alle iniziative, ivi comprese quelle nel settore dell'informatica, attuate totalmente o parzialmente con il sistema della locazione finanziaria di cui al precedente comma.
21. Le norme per l'applicazione del comma precedente, nonche' sulle condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni e sui modi e limiti delle stesse, saranno emanati sulla base delle direttive del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tali norme potranno anche prevedere che il contributo in conto capitale venga concesso in forme rateizzate per tutta la durata della locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari. I contratti per i servizi di locazione anzidetti e tutti i contratti comunque connessi all'uso degli impianti locati, sono registrati a tassa fissa.
22. Alle iniziative a carattere industriale con investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire, ivi comprese quelle promosse dalle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sono estese le agevolazioni previste per le imprese industriali di piccole dimensioni di cui al presente articolo.
23. Per tali iniziative, la Cassa per il Mezzogiorno, e' autorizzata a stipulare - per i servizi di assistenza tecnica, commerciale e per i finanziamenti - apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).
24. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183.
25. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183.
26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183.
Art. 11 Contributi finanziari alla SVIMEZ
1. Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attivita' di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione della Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, e' concesso alla Associazione predetta, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, un contributo annuale di lire 250.000.000, a partire dall'esercizio 1972 e sino a tutto l'esercizio 1975.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte, per l'anno 1972, con le disponibilita' di cui all'articolo 17, comma quarto, della presente legge.4