Aumento del contingente delle "Stelle al merito del lavoro" da conferire annualmente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316, e' sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO