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Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia, nazionale dei Lincei

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dalla legge 23 giugno 1970, n. 496, in misura di lire 750.000.000, con effetto dall'anno 1971 viene elevato a lire un miliardo.

Art. 2

1. All'onere di lire 250 milioni annui, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO