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Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge.

2. 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, e' rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

3. La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sara' corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonche' di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria e' stata ed e' da questi ultimi esercitata.

4. Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalita' di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

Art. 2

1. Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verra' rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.

Art. 3

1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, e' ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO