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Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono aggiunti i seguenti:
"Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e' autorizzato a disporre una terza revisione.
I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio;
b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti.
Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente.
Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera' dovuta in sede della successiva revisione.
Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge".

Art. 2

1. In sede di revisione della sovvenzione di esercizio potra' tenersi conto della quota di ammortamento ed interessi o della sola quota di interessi - rispettivamente per spese relative a lavori agli impianti fissi o per approvvigionamento di nuovo materiale rotabile - della spesa di ammodernamento, sicuramente accertabile ed effettivamente necessaria per l'esecuzione di lavori debitamente approvati rimasta a carico del concessionario perche' non coperta ne' dagli utili di esercizio ne' dagli interventi finanziari dello Stato in contributo o sovvenzione.

2. Valgono per le relative quote di sovvenzione le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

3. Le revisioni triennali possono riguardare anche la misura annua dei fondi di rinnovo da costituirsi per gli impianti e per il materiale rotabile.

4. Le quote annue dei fondi di rinnovo saranno direttamente trattenute dall'Amministrazione su ciascuna trimestralita' della sovvenzione per essere investite alla fine dell'anno cui si riferiscono, con le modalita' previste dal regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai servizi di navigazione interna in regime di concessione.

2. Le disposizioni medesime sono altresi' applicate anche agli impianti aperti all'esercizio posteriormente alla data del 1° luglio 1952.

3. Per gli impianti per i quali non sia stata ancora data applicazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, le sovvenzioni, da determinarsi con decorrenza dal primo esercizio annuale di cui si accerta la passivita', potranno superare i limiti stabiliti dall'articolo 2 della stessa legge.

Art. 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari, medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO