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Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

Art. 2

1. In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, sempreche' abbiano maturato due anni di anzianita' nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo.

2. Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.

Art. 3

1. La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, verra' riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.

Art. 4

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e' sostituito dal seguente:
"La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
MARIOTTI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO