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Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1 luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1 gennaio 1972 per gli altri gradi.

Art. 4

1. Per l'anno 1971 sara' formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

2. Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gia' compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

3. Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

4. Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

Art. 5

1. Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del campimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

2. I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6

1. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971.

2. Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 eventualmente gia' emanate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO