Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, e' aumentato da 350 a 600.
2. Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1972 in lire 1 miliardo e 35 milioni, si provvedera' mediante le disponibilita' del capitolo 2004, per lire 425 milioni, e del capitolo 2012, per lire 610 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI - GIOLITTI FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli COLOMBO