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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1971

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Gli articoli 18 e 19 della legge 30 aprile 1971, n. 206, sono sostituiti dal seguente:
"Per l'anno finanziario 1971, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.527.896.120 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.027.896.120 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse. Il relativo stanziamento e' inscritto al capitolo 3220 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".

Art. 7

1. L'ammontare delle operazioni di prestito di cui allo articolo 77 della legge 30 aprile 1971, n. 206, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad effettuare per la copertura del disavanzo della gestione 1971 e' aumentato da lire 383.560.000.000 a lire 431.987.945.000.

Art. 8

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 125.000.000, lire 552.000.000, e lire 87.183.582.000 di cui all'articolo 90 della legge 30 aprile 1971, n. 206, sono stabilite, rispettivamente, in lire 139.500.000, lire 452.000.000, e lire 82.830.872.000.

Art. 10

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 11

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanita', del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.