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Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1972 il contributo annuo dello Stato a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 959, e' elevato da lire 112 milioni a lire 262 milioni.

Art. 2

1. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata di cui al comma precedente.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - NATALI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA