Rivalutazione delle indennita' per l'uso di veicoli a motore di proprieta' dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti
"a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".
Art. 2
1. L'indennita' forfettaria, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e' stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1972.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA