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Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

Art. 2

1. Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

2. Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennita', compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici.

3. A partire dal 1 gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

4. A partire dal 1 gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

5. Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1 gennaio 1971, la differenza e' corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento piu' favorevole.

6. Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennita' di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

Art. 3

1. Le indennita' per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1 gennaio 1969.

2. Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge e' corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 200 dal 1 gennaio 1970 e di lire 220 dal 1 gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima e' dovuto nella misura di lire 30 dal 1 gennaio 1969, di lire 60 dal 1 gennaio 1970 e di lire 90 dal 1 gennaio 1971.

3. I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

4. Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1 gennaio 1969, di lire 440 dal 1 gennaio 1970 e di lire 660 dal 1 gennaio 1971.

5. Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosita' previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

Art. 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sara' iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. L'onere di complessive lire 26.500.000.000 a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1969 e 1970, sara' portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvedera' con le operazioni di prestito di cui all'articolo 77 della legge 24 dicembre 1969, n. 986.

3. L'onere di complessive lire 2.160.000.000 a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1969 e 1970, sara' cosi' fronteggiato:

  1. 1) con riduzioni di lire 640.000.000 e di lire 720.000.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 196 e n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'anno finanziario 1970;

  2. 2) mediante prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda per il medesimo anno finanziario 1970.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - VALSECCHI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA