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Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:
Fra ore 6 Fra ore 22
e 22 e 6
Lire Lire
Agenti tecnici superiori, agenti tec-
nici di 1ª e 2ª classe, capi operai
ed operai di 1a categoria.......................192 400
Rimanente personale.............................170 364

Art. 2

1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennita' per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.

3. Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennita' di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso e' stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA