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Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresi', autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonche' al Consiglio superiore della magistratura".

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA - VALSECCHI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA