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Modifiche di servizi di cancelleria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 9

1. Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, e' dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

2. L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non puo' eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario.

3. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 10

1. Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.