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Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Testo vigente

Titolo I. Gestione marittimi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Misura della pensione

1. L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' Sostituito dal seguente:
"La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione.
La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.
Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970".
Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

Art. 2 Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima

1. A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.

Art. 3 Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione

1. Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalle norme dell'assicurazione citata.

2. La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

3. Ove, per particolari necessita', l'autorita' marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione e' sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione e' ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione, e' riliquidata, ai sensi dell'articolo 13, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti piu' favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.

4. In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione gia' liquidato sara' ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.

5. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Art. 4 Maggiorazione della pensione per differimento

1. L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.

2. Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformita' di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

Art. 5 Pensione di anzianita

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' aggiunto il seguente alinea:
"e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.
Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.
La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria"

Art. 6 Aliquota contributiva

1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi e' stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed e' posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

2. Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sara' ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 7 Variazioni delle tabelle retributive

1. La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sara' variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di variazione.

3. Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni gia' in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.

4. L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.

Art. 8 Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione

1. I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purche' coperti da assicurazione generale obbligatoria.

2. Il riscatto e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

3. La somma da versare e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1 settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facolta' di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

4. L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

6. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9 Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658

1. Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La decorrenza della prestazione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purche' le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.

3. Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

4. La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreche' alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10 Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere

1. I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

2. Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

Art. 11 Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi

1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

2. Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.