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Riordinamento della previdenza marinara

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

1. La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Art. 2 Poteri del Comitato amministratore

1. Il Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

  1. 1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;

  2. 2) sulla formazione dei bilanci annuali;

  3. 3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;

  4. 4) sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

2. Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

Titolo I. Gestione marittimi

Capo I. Soggetti

Art. 3 Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le norme della presente legge.

Art. 4 Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi

1. Sono iscritti alla Gestione marittimi:

  1. a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

  2. b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purche' siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;

  3. c) i piloti;

  4. d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

  5. e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

  6. f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

  7. g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

  8. h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.

Capo II. Contribuzioni

Art. 5 Retribuzione assoggettabile a contributo

1. I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonche' quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

2. I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonche' il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anziche' mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.

3. Ai fini suddetti nonche' ai fini del secondo comma del successivo articolo 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.

4. I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'articolo 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

5. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonche' l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.

6. Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonche' gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

7. La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

Art. 7 Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'articolo 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 56, e' dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente articolo 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.

2. L'aliquota contributiva della Gestione marittimi puo' essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109.

3. In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

Art. 8 Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi

1. In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'articolo 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.

Capo III. Contribuzioni figurative

Art. 9 Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace

1. Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi.

2. I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purche':

  1. 1) non siano coperti da contribuzione;

  2. 2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;

  3. 3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.

3. Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.

4. I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

Art. 10 Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra

1. Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo articolo 13 sono considerati per una entita' doppia della loro durata:

  1. a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

  2. b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

  3. c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;

  4. d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

2. Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.

Art. 11 Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945

1. I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo articolo 13, purche' nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.

2. Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.