Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2
1. E' approvato in lire 20.338.268.723.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1973.
relative)
Art. 3
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e' stabilita in lire 1.200 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1973.
Art. 5
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, per l'anno finanziario 1973, e' autorizzata in lire 13 miliardi e 386 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 6
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 7
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.
Art. 8
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 2.700.000.000.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 16.000.000.
Art. 10
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 4.000.000.000.
Art. 11
1. L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.