Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
2. Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.1
Art. 2
1. Con la procedura prevista dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, sara' stabilita, oltre ai limiti ed alle modalita', ogni altra particolare condizione che si ritenga di porre per la concessione della garanzia del rischio di cambio di cui al precedente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.1
Data a Roma, addi' 12 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI -
MEDICI - TAVIANI -
FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA