Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, stabilito dalla legge 8 novembre 1963, n. 1530, in lire 150 milioni, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 300 milioni.
Art. 2
1. All'onere di lire 150 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - NATALI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA