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Norme per il funzionamento dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'universita' italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche.

Art. 2

1. L'universita' italiana per stranieri e' istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3

1. L'universita' italiana per stranieri ha sede in Perugia. Il suo governo appartiene alle seguenti autorita':

  1. 1) rettore;

  2. 2) consiglio accademico;

  3. 3) consiglio d'amministrazione.

Art. 4

1. Lo statuto dell'universita' italiana per stranieri contiene le norme relative:

  1. a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;

  2. b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'universita', di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovra' prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del Presidente della giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale della medesima regione;

  3. c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;

  4. d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti;

  5. e) alle prove e modalita' di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;

  6. f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.

2. Lo statuito proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5

1. Il Ministro per la pubblica istruzione, su richiesta dell'universita' italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa universita' per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni, con le modalita' previste dallo stesso articolo.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e' elevato a 192.

3. Possono chiedere il comando presso l'universita' italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.

4. Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalita' da esso stesso stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

5. I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'universita' con almeno tre mesi di anticipo. L'universita' puo', tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.

6. I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione.

7. Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'universita' italiana per stranieri e' valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.

Art. 6

1. I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio, la proroga avviene secondo quanto disposto dal precedente articolo 5.

2. Il consiglio d'amministrazione dell'universita' italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

Art. 7

1. Alle altre necessita' didattiche l'universita' italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico.

2. Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono presi a carico dell'universita' con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 gennaio 1986, n.23.

4. Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell'articolo 6 sono approvate dal Ministro per la pubblica istruzione di con certo con il Ministro per il tesoro.

Art. 8

1. Il contributo ordinario dello Stato per il mantenimento dell'universita' italiana per stranieri di Perugia e' fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1972 - fermi restando i contributi straordinari a qualunque titolo concessi - nella misura di lire 460 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9

1. All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonche' alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente articolo 5, si fa fronte, negli anni finanziari 1972 e 1973, mediante corrispondenti, riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica, anche se scaduti, gli organi direttivi previsti dallo statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158.

2. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvedera' a predisporre il nuovo statuto; e, appena questo sara' stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione, si provvedera' alla costituzione di nuovi organi di governo dell'universita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA