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Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita' e di efficienza, aggiornamento del personale

1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Art. 2 Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

1. In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 3 Servizi sociali

1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.

4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4 Decentramento amministrativo-contabile

1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonche' ai ricercatori universitari.

2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Universita' ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformita' ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennita' o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato a favore delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo e' autorizzata limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilita' di differenze tra corrisposto e dovuto.

6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro e' autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilita' che le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

Art. 5 Attribuzione di funzioni ai dirigenti

1. I primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvedera' ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformita' ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilita' dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 6 Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile

1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalita' indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. A partire dal 1 gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresi' gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

Art. 7 Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo

1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso e' indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verifichera' la vacanza.

3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalita' di partecipazione.

4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale dei candidati, nonche' alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato e' attribuito un punteggio inferiore a 36.

7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

  1. a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

  2. b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

  3. c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

  4. d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.

9. La commissione esaminatrice del concorso e nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 8 Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria

1. E' istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

2. A tal fine e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9 Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria

1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalita' di partecipazione.

4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attivita' istituzionali delle Universita' e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonche' ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale, nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

  1. a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

  2. b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

  3. c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

  4. d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

  5. e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.

10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

11. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.

12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

Art. 11 Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione

1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica dirigenziale.

2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.

3. L'assegnazione della sede, nei casi di piu' domande, e' effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore, con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio, nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

6. Il Ministro della pubblica istruzione puo', in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.