Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.
Art. 2
1. L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purche' nell'ambito del complesso parrocchiale.
Art. 3
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonche' di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.
Art. 4
1. L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge e' ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.
Art. 5
1. Il limite di impegno relativo alla spesa in annualita' per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e' determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni.1
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI