Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo e' elevata all'8 per cento.
Art. 2
1. Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.
Art. 3
1. Il limite di impegno relativo alla spesa in annualita', previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1975
LEONE
MORO - BUCALOSSI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE