Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
2. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
3. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Art. 2 Retribuzione soggetta a contributo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, gia' modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) assegni di merito o ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di mensa;
f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
g) premio annuo o premio aziendale".
Art. 3 Maggiorazione delle pensioni dirette
1. Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:
2. 55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948;
3. 50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;
4. 45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;
5. 40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;
6. 35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;
7. 30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957;
8. 25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958;
9. 20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;
10. 15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961;
11. 10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;
12. 8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964;
13. 6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965;
14. 5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.
15. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.
16. Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.
Art. 4 Trattamento minimo di pensione diretta
1. A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, e' elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
2. Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.
Art. 5 Maggiorazione delle pensioni di riversibilita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.
Art. 6 Trattamento minimo di pensione di riversibilita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, ne' puo' essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa".
Art. 7 Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione
1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data".
Art. 8 Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione
1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
Art. 9 Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia
1. L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".
Art. 10 Pensione di anzianita'
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione e che non prestino attivita' lavorativa subordinata.
2. La pensione di anzianita' e' calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.
3. L'importo della pensione e' diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile ed e' invece aumentato nella misura stessa ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
4. Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, e' comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta.
5. Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di eta' che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.
6. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
7. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, e' abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.
Art. 11 Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta e' aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali e' previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.
2. Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
3. In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.
4. Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
5. I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
6. Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1 gennaio 1971; qualora pero' gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo piu' elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovra' essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.
7. A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.