Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Maggiorazione delle pensioni dirette
1. Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
2. 60 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 10 gennaio 1948;
3. 55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
4. 50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
5. 40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
6. 35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
7. 30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;
8. 24 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;
9. 18 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;
10. 15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;
11. 10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;
12. 5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;
13. 2 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.
Art. 2 Trattamento minimo di pensione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dallo articolo 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' aumentato a lire 461.500 annue.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' abrogato il sesto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.2
Art. 3 Maggiorazione delle pensioni di riversibilita
1. A decorrere dal 10 gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, Le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilita' indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Art. 4 Prestazioni ai superstiti condizioni per il diritto a pensione
1. L'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in eta' superiore a 72 anni, ovvero in eta' inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.
La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.
In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti".
Art. 5 Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione
1. L'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente:
"Cessa il diritto alla pensione:
a) per la vedova quando contragga matrimonio;
b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.
Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.
Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa".
Art. 6 Prestazioni ai superstiti: misure
1. A decorrere dal 1 gennaio 1966, l'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente:
"Ai superstiti indicati nell'articolo 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
1) al coniuge solo, il 60 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
1) un figlio, il 60 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.
In ogni caso, la pensione ai superstiti non puo' essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.
Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.
Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti".
Art. 7 Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria
1. Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.
2. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 Superstiti di iscritto senza diritto a pensione
1. L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28".
Art. 9 Scala mobile
1. A decorrere dal 1 gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.
2. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.
3. L'aumento delle pensioni non ha luogo quando lo aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita.
4. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonche' a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
5. L'aumento mensile delle pensioni non potra' essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; ne' potra' essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante la applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1 gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che puo' essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.
6. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.2
Art. 10 Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri
1. All'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita".
Art. 11 Contributi
1. Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:
a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;
b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per far fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;
c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1 gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilita' e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.
2. Il contributo suppletivo di cui alla lettera b) del precedente comma e' escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non e' dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della legge stessa, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonche' nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'articolo 19 della presente legge.