diritto.io

Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino

Testo vigente

Titolo I. Gestione unitaria del sistema aeroportuale di roma

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino sono costituiti in sistema aeroportuale della capitale.

2. Essi sono gestiti unitariamente, sotto la sorveglianza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi vigenti.

Art. 2

1. La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente e' concessa ad una societa' con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.

2. Iniziata la gestione da parte della societa' concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonche' gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla societa' stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

3. La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci.

Art. 3

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.

2. La durata della concessione e' fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.

Art. 4

1. La societa' concessionaria deve operare con criteri di organicita' e di economicita'.

2. Essa provvede alla gestione mediante l'espletamento diretto dei servizi aeroportuali.

3. A tal fine, le convenzioni di appalto o di concessione a terzi di servizi aeroportuali, ancora in corso, sono risolte alla data di decorrenza della concessione. Il decreto di concessione definira' le modalita' per il passaggio alla societa' concessionaria dei servizi stessi nonche' del personale e delle attrezzature accertate alla data del 30 giugno 1973.

4. Al personale che passera' alle dipendenze della nuova societa' concessionaria dovranno essere garantite condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973.

5. La societa' concessionaria puo' anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilita'.

Art. 5

1. La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della societa' concessionaria, che dovra' attenersi a criteri di economicita'.

2. Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:

  1. 1) i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;

  2. 2) l'assunzione, da parte della societa' concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

  4. 4) i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;

  5. 5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

  6. 6) L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8% per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovra' essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;

  7. 7) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

  8. 8) la nomina nel collegio dei sindaci della societa' concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;

  9. 9) le modalita' per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;

  10. 10) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;

  11. 11) i casi e le forme con cui potra' essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalita' dell'esercizio di detta facolta' nonche' i criteri di determinazione delle indennita' dovute alla concessionaria;

  12. 12) la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Art. 6

1. Competono alla societa' concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti.

2. Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla societa' concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Titolo II. Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale di roma-fiumicino