Modifica della legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, per interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.
2. E' altresi' risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la societa' "Aeroporti di Roma - Societa' per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sara' modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Societa' aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.
Art. 2
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci".
Art. 3
1. I numeri 3), 5) e 7) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 novembre 1973, n. 755, sono abrogati.
2. Il numero 6) del medesimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8% per cento del capitale sociale.
Detto accantonamento dovra' essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente".
Art. 4
1. Entro il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:
a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1 luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovra' essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;
b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla societa' concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la societa' per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in data 1 luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.
2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera' con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.
Art. 5
1. La Societa' aeroporti di Roma e' tenuta a predisporre, senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che fara' pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi in cui l'amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Societa' aeroporti di Roma e' tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima ed i progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.
3. Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro per i trasporti, la approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.
Art. 6
1. Per la realizzazione delle opere previste nell'articolo precedente e delle altre opere ritenute indifferibili o urgenti, il Ministro per i trasporti si avvale della societa' concessionaria, mediante affidamento alla stessa in regime di concessione della esecuzione dei lavori e degli interventi occorrenti.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, comma secondo, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
Art. 7
1. Per le esigenze di rispetto e di ampliamento dell'impianto aeroportuale di Fiumicino, ogni modifica all'attuale destinazione delle aree ad esso adiacenti quali risultano delimitate nella planimetria in scala 1/10.000 della variante al piano regolatore generale di Roma adottato con deliberazione dell'8 agosto 1974, n: 2632, e' adottata con l'assenso del Ministero dei trasporti.
2. In caso di contrasto, si applica la procedura prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 8
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e' inserito il seguente:
"Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o piu' regioni, il comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un rappresentante delle regioni interessate".
Art. 9
1. L'ufficio speciale del genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, nonche' l'annesso laboratorio prove e controllo materiali, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
2. I compiti attribuiti al predetto ufficio relativamente allo studio, alla progettazione, alla direzione, alla assistenza e alla contabilizzazione delle opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino sono trasferiti al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, unitamente al laboratorio prove e controllo materiali con l'intera dotazione di attrezzature esistenti.
Art. 10
1. Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo, stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
GULLOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO