Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A.
2. L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
3. Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennita' stessa per progressione di carriera o di classe.
4. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.
Art. 2
1. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 1, non potranno essere corrisposti:
1) il premio di rendimento ai telegrafisti;
2) il premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti;
3) il premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica;
4) il premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico;
5) l'indennita' speciale al personale tecnico telefonico;
6) il premio di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori per l'accertamento delle contravvenzioni;
7) la quota a carico dell'amministrazione postale - relativa all'intero anno 1973 e successivi - del compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali afferente le voci indicate negli articoli 42 e 45 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;
8) i compensi incentivanti - relativi all'intero anno 1973 e successivi - al personale postelegrafonico, previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;
9) i compensi speciali in eccedenza ai limiti di straordinario previsti dall'articolo 16 della citata legge numero 29;
10) l'indennita' di zona malarica di cui all'articolo 17 della stessa legge n. 29;
2. ....
3. Resta salva comunque la corresponsione dei compensi incentivanti relativi all'anno 1972 nonche', al personale degli uffici locali e per lo stesso periodo di tempo, dell'intero compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro.
4. Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo della indennita' pensionabile, escluso il compenso per lavoro straordinario a tempo e a cottimo, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, la aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', fruito annualmente dal personale cui compete l'indennita' pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non puo' superare l'importo iniziale dell'indennita' di funzione annua prevista per la qualifica di primo dirigente.
5. Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie, diverse dall'indennita' pensionabile.
6. I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. L'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in localita' distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennita' per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.
Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, puo' essere corrisposta una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le localita' nonche' la misura della indennita' spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".
Art. 4
1. Dall'importo netto dell'indennita' pensionabile dovuto per il periodo dal 1 aprile 1973 sino all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sara' detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto riscosso o da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo per indennita', premi e compensi, soppressi o non dovuti a norma della presente legge.
2. Sono esclusi dal conguaglio i compensi incentivanti e il compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a denaro negli uffici locali, relativi all'anno 1972, ancorche' erogati successivamente.
3. Nei confronti del personale telefonico in servizio in localita' particolarmente disagiate non si fara' luogo al recupero dell'importo netto corrispondente alla quotaparte della maggiorazione dell'indennita' speciale corrisposta ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Art. 5
1. A far tempo dal 1 luglio 1973 l'assegno di operosita', previsto dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' soppresso.
2. L'importo dell'assegno stesso relativo al periodo dal 1 luglio 1972 al 30 giugno 1973 non e' soggetto al conguaglio di cui al precedente articolo 4.
3. All'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' aggiunto il seguente comma:
"Per remunerare le maggiori prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario, anche con il sistema del cottimo - nel periodo dell'eccezionale lavoro verificantesi nei mesi di giugno, luglio e agosto - e' corrisposto, a far tempo dall'anno 1974, al personale postelegrafonico di cui alla tabella B annessa un compenso di supercottimo nelle misure non superiori a quelle risultanti dalla tabella stessa, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione del compenso".
Art. 6
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32, 33, 36, 47, 48, 49 e 50 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Art. 7
1. Gli importi massimi mensili netti di guadagno individuali per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo e per i lavori a cottimo di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissati inderogabilmente come segue:
1) per i servizi di movimento postale e per la manutenzione esterna della rete telefonica nazionale . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000
per i servizi di conti correnti, centri meccanografici e servizi
bancoposta centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 per altri reparti e uffici. . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000
I compensi per i lavori a cottimo sono cumulabili con quelli per servizio straordinario, fermi restando comunque gli importi massimi complessivi fissati dal precedente comma. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i suddetti importi saranno annualmente ridotti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Nei casi di assenze dal servizio per qualsiasi causa, escluse quelle per congedo ordinario, i limiti massimi delle prestazioni a cottimo saranno ridotti, per ciascuna giornata lavorativa di assenza, di una frazione avente per numeratore l'unita' e per denominatore il numero delle giornate lavorative del mese preso in esame. Tale riduzione sara' operata nel mese in cui si sono verificate le assenze e, ove occorra, nel mese immediatamente successivo. I limiti individuali di guadagno e la riduzione per le assenze previsti dal presente articolo, si applicano anche per le prestazioni straordinarie svolte presso gli uffici esecutivi.
Art. 8
1. La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.
Art. 9
1. All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutato in lire 110.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 7.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue: Amministrazione postale: quanto a lire 107.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 3.500 milioni con riduzione, rispettivamente, per lire 100 milioni, lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 346, n. 501, n. 502 e n. 503 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno predetto; Azienda telefoni: quanto a lire 7.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 500 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 del proprio stato di previsione della spesa per il medesimo anno. Alla copertura dell'onere di complessive lire 114.000 milioni, a carico del bilancio dello Stato per le sovvenzioni di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 31.200 milioni e lire 82.800 milioni, dei fondi speciali di cui ai capitoli numero 3523 e n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1973. All'onere netto per l'anno 1974, valutato in lire 151.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 9.000 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto:
1) quanto a lire 91.000 milioni per l'Amministrazione postale ed a lire 9.000 milioni per l'Azienda telefoni con sovvenzioni del Tesoro, a fronte delle quali sara' corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 60.000 milioni con nuove risorse di bilancio dell'Amministrazione postale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TOGNI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI