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Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

2. Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1973
LEONE
RUMOR - TANASSI - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI