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Provvedimenti per le banche popolari cooperative

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' sostituito dal seguente:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA - ZAGARI - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI