Provvedimenti per le banche popolari cooperative
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' sostituito dal seguente:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioni".
Art. 2
1. La legge 25 febbraio 1960, n. 164, e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA - ZAGARI - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI