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Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

2. All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI - LA MALFA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI