Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7, e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parita' di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da Paesi diversi.
2. Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano gli interventi integrativi in materia.
Art. 2
1. Al cittadino rimpatriato in possesso dell'attestato di "rimpatriato" rilasciato dalle autorita' consolari o dal Ministero degli affari esteri e' riconosciuta dalle prefetture la qualifica di profugo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su domanda dell'interessato.
Art. 3
1. L'indennita' di sistemazione, spettante ai profughi di guerra ed ai rimpatriati ad essi assimilati che si dimettono dalle comunita' protette ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1971, n. 568, e' estesa agli appartenenti alle predette categorie ricoverati nelle case di riposo di Pigna e di Bari e nel cronicario di Padriciano in Trieste che si dimettono dai detti complessi.
2. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma precedente e' considerata intervento di prima necessita' agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.
Art. 4
1. Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - TAVIANI - MORO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI