Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed i profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1 gennaio 1956 che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, sempreche' presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui al primo comma anche se temporaneamente occupati in attivita' non agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo familiare prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Art. 2
1. L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative".
Art. 3
1. I profughi gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attivita' in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite.
2. Per i profughi gia' titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attivita' in Italia.
3. I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.
Art. 4
1. Le amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie o salariali presso gli enti pubblici della Libia e siano rimpatriati a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.
2. Al personale, assunto ai sensi del precedente comma presso l'Ente regione, e' attribuito, in relazione al titolo di studio posseduto, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di previdenza del restante personale della Regione di pari qualifica, quale sara' determinato in attuazione delle norme dello statuto regionale.
3. I connazionali rimpatriati dalla Libia che aspirano al collocamento ai sensi del presente articolo dovranno presentare domanda all'Ente regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo tutti i possibili elementi di prova relativi al titolo di studio posseduto, alla natura, alla durata e allo svolgimento del rapporto d'impiego con gli enti pubblici libici.
Art. 5
1. I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attivita' di cui agli articoli precedenti e' rilasciata dalle competenti autorita' consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Art. 7
1. I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.
2. La garanzia dello Stato, che sara' concessa con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, sara' operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrera' di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.
3. Il privilegio di cui al primo comma si intende Costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.
Art. 8
1. L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) e' autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.
Art. 9
1. A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati e' concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impieghera' in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attivita' economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sara' costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dodici membri, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal consiglio d'amministrazione dell'Opera.
3. Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
4. All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede, mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione importazione cereali esteri".
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II. Provvidenze per gli alloggi
Art. 10
1. E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curera' la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.
2. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera puo' avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).
3. Il programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, e' sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.
Art. 11
1. Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.