Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e' indicato con la parola "Fondo".
2. Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni deficitarie.
5. Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
6. Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 28 della presente legge.
Art. 2 Scopi del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di eta' o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilita' ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 14.
Art. 3 Comitato di vigilanza e suoi compiti
1. Per la gestione del Fondo e' istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;
b) decidere i ricorsi in via definitiva;
c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonche' sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.
Art. 4 Composizione del comitato di vigilanza
1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;
2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;
4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.
I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".
L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' abrogato.
Art. 5 Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo
1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonche' tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidita'.
2. Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalita' del caso.
3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attivita' di culto, e' richiesta:
1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
4. Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunita' israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
5. L'iscrizione al Fondo e' compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.
6. Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attivita' che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.
7. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attivita' all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 Contributo a carico degli iscritti
1. Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonche' dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.10
2. Il contributo dovuto dall'iscritto e' cosi' stabilito:
1) a decorrere dal 1 gennaio 1971 lire 53.600 annue;
2) a decorrere dal 1 luglio 1972 lire 61.800 annue;
3) a decorrere dal 1 gennaio 1973 lire 75.600 annue.22
3. Il contributo e' dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo.
4. Resta termo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.
Art. 7 Modalita' di pagamento del contributo
1. Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalita':
a) per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo e' versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente allo Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;
b) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo e' versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo e' versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.
3. In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.
4. Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, allo Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 8 Sospensione dell'iscrizione al Fondo
1. Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1 luglio 1959 e dal 1 luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.
2. I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda.
3. I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.
Art. 9 Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo
1. L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, puo' proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.
2. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
3. La facolta' di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 10 Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria
1. Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalita' di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto al precedente articolo 6.
Art. 11 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di eta'.
2. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.