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Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Testo vigente

Art. 11 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di eta'.

2. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Art. 12 Requisiti per il diritto alla pensione di invalidita'

1. Il diritto alla pensione di invalidita' si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.

2. Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

3. L'accertamento dell'invalidita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di sottoporre l'iscritto a visita medica nonche' agli eventuali accertamenti clinici necessari.

4. L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformita' a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

5. La continuazione dell'attivita' di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidita', non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreche' l'attivita' medesima risulti svolta con usura, il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.

6. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

Art. 13 Pensione di invalidita' ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni

1. La pensione di invalidita' spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 14 Requisiti per la pensione ai superstiti

1. La pensione di riversibilita' spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1 gennaio 1973.

2. Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianita' assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 15 Importi delle pensioni

1. La pensione di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1° gennaio 1971. A decorrere dal 10 luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire 416.000 annue.

2. La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue.

3. Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

4. La pensione ai superstiti e' corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

5. La pensione ai superstiti non puo' essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue.

6. Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.

7. Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.

Art. 16 Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di pensionamento

1. Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

2. I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.

Art. 17 Decorrenza delle pensioni

1. La pensione di vecchiaia o di invalidita', al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

2. La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1 gennaio 1973.

3. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 18 Determinazione delle pensioni per gli iscritti a piu' forme di previdenza

1. Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per in validita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo e' integrate dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

2. Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.

3. Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto e' tenuto a dichiarare all'istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualita' di pensionato.

4. All'iscritto cui e' liquidata la pensione a carico del Fondo e' comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

5. Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo articolo 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

1. Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

Art. 20 Perequazione automatica delle pensioni

1. A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1 gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

2. Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1 gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

3. Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'articolo 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

4. Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti e aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

Art. 21 Contributo a carico dello Stato

1. Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000.

2. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.12345678 (10)111213141516171819202122242526272829303132333435

Art. 22 Copertura della spesa

1. All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

3. All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23 Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi

1. Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

3. Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 24 Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari

1. I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

2. La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Analoga facolta' spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

4. Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

Art. 25 Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo

1. I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

Art. 26 Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27 Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

1. Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

2. Si applicano altresi' le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalita' per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonche' quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Art. 28 Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Art. 29 Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI