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Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1974.1

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto.

3. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge e' applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
LA MALFA - GIOLITTI -
DE MITA - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI