Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'istituto postelegrafonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a concedere all'Istituto postelegrafonici uno speciale contributo quale concorso negli oneri derivanti all'istituto medesimo dall'applicazione dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nei confronti del personale degli uffici locali e delle agenzie.
2. Il contributo, determinato nel valore capitale di lire 62 miliardi, sara' versato al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in nove annualita', nelle misure e con riferimento agli anni qui sotto specificati:
1) anno 1972................................... L. 35.000.000.000 anno 1973................................... " 10.000.000.000 anno 1974................................... " 3.171.243.700 anno 1975................................... " 3.171.243.700 anno 1976................................... " 3.171.243.700 anno 1977................................... " 3.171.243.700 anno 1978................................... " 3.171.243.700 anno 1979................................... " 3.171.243.700 anno 1980................................... " 3.171.243.700
Art. 2
1. Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 67.200.000.000.
2. Le anticipazioni saranno concesse dalla Cassa depositi e prestiti in nove annualita' a partire dall'anno 1972, in corrispondenza dell'ammontare annuo dei contributi che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni versera' all'Istituto postelegrafonici.
3. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle singole anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente dei mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui avra' luogo la somministrazione.
5. Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
6. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente predetto con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
7. L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3
1. Le singole anticipazioni che saranno corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti ed il ricavo dei mutui anche obbligazionari che saranno contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno inscritti annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno stanziate annualmente, in corrispondenza, le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - TOGNI - COLOMBO - GIOLITTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI