Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il diritto di contingenza stabilito con la legge 19 maggio 1971, n. 367, nella misura dello 0,25 per cento annuo nei confronti della sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, si applica a tutti i mutui erogati in contanti con emissione a fronte degli stessi di obbligazioni al tasso del 5 per cento o 5,50 per cento o 6 per cento fino a tutto il 31 dicembre 1970.
2. Tale diritto di contingenza nella misura predetta si applica altresi' ai mutui stipulati con contratti condizionati alla suindicata data del 31 dicembre 1970, a fronte dei quali sono state successivamente emesse obbligazioni al tasso del 5 per cento, 5,50 per cento e 6 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI