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Indennita' agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  1. 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;

  2. 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;

  3. 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;

  4. 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;

  5. 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;

  6. 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;

  7. 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;

  8. 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;

  9. 9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;

  10. 10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;

  11. 11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.1

Art. 2

1. All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

2. All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

3. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, e' corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.1

Art. 3

1. Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.1

Art. 4

1. All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennita' assegnata al presidente.1

Art. 5

1. A tutti i consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti:

  1. 1) comuni fino a 30.000 abitanti . . . . . . . . . . . . L. 5.000 2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti. . . . . . . . . L. 10.000 3) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . . L. 15.000 4) comuni con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . . L. 20.000

Art. 6

1. A tutti i consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:

  1. 1) province fino a 250.000 abitanti . . . . . . . . . . L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . L. 20.000

Art. 7

1. Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonche' agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia, in localita' distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' una indennita' di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma primo e dall'articolo 3, commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.

2. La liquidazione del rimborso spese e delle indennita' di missione e' fatta con deliberazione esecutiva della giunta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

3. Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, eletti in collegi il cui capoluogo disti non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

4. A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

5. I consigli comunali e provinciali possono sostituire all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettive.

Art. 8

1. Le indennita' previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'articolo 7, non possono cumularsi con le indennita' parlamentari e regionali.

Art. 11

1. Le indennita' previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia.

2. La spesa relativa alla corresponsione delle indennita', cosi' deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione e' soggetta al solo controllo di legittimita'.