Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.
Art. 2
1. Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio' italiano dei cambi e della Banca d'Italia.
Art. 3
1. In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di L. 14.000.000.000.
2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.
3. Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.
4. Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.
5. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.
Art. 4
1. Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.
Art. 5
1. E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di L. 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - MORO - TANASSI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI