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Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 96.720.000 da corrispondersi in quattro annualita' in ragione di dollari USA 20.660.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di dollari USA 27.700.000 per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 2

1. Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di L. 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.

3. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

4. Il Ministro per il tesoro determinera', con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4

1. E' autorizzata, fino ad un ammontare di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, valutato in lire 180 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, valutati rispettivamente, in lire 290 milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1974
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - GIOLITTI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI