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Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanita' per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli uffici di sanita' di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

2. I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanita'.

Art. 2

1. Il Ministro per la sanita', quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, puo' conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico e' annuale ed e' conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.

2. Il Ministro per la sanita' e' altresi' autorizzato a conferire, con le stesse modalita' previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici.

3. L'incarico puo' avere durata anche inferiore ad un anno.

4. La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno.

5. Spetta anche al Ministro per la sanita' il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre.

6. L'incarico e' annuale per i medici delegati e puo' avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.

7. Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

8. Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e quarto comma il compenso e' corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.

9. I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.

10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1976, N.862.

Art. 3

1. Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui agli articoli precedenti, le dotazioni organiche del personale del Ministero della sanita', delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, sono cosi' aumentate: Posti n. a) ruolo dei ragionieri........... 26

  1. b) ruolo dei segretari tecnici.... 40

  2. c) ruolo del personale di archivio 26

  3. d) ruolo dei dattilografi......... 26

  4. e) ruolo delle guardie di sanita'.. 120

---- TOTALE 238 I vincitori dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti suindicati saranno assegnati agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, indicati nel bando di concorso, e non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti occupati da personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera che, nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo, si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa.

Art. 4

1. Per le occorrenze di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni.

2. All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera A, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1974
LEONE
RUMOR - V. COLOMBO
E. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI