Modifiche alla legge 27 aprile 1974, n. 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanita' per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, successivamente al secondo comma, e' inserito il seguente:
"La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno".
Nel quinto comma l'espressione "terzo comma" e' sostituita da "quarto comma".
Il settimo comma e' soppresso.
Art. 2
1. Gli incarichi della direzione degli uffici della sanita' marittima ed aerea, gia' conferiti mediante avviso pubblico e che scadono il 31 dicembre 1976, possono essere prorogati con decreto del Ministro per la sanita' fino al 31 dicembre 1977.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO