Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1973
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegnazione per l'anno 1973 a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, e' elevata a L. 13.648.500.000.
Art. 2
1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1973, e' elevato a lire 283.742.678.000.
Art. 3
1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, che il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda-autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1973, e' elevato a L. 704.276.000.000.
Art. 4
1. La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo da iscrivere al capitolo 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e stabilita per l'anno 1973 in lire 20 miliardi dall'articolo 41 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, e' elevata a lire 30 miliardi.
Art. 5
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 67 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, e' aumentata di L. 536.000.000 Stato di
previsione del Ministero della difesa
Art. 6
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 154 milioni; di L. 452.000.000 e di L. 103.213.200.000 di cui all'articolo 93 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, sono stabilite, rispettivamente, in L. 165.000.000; in L. 867.000.000 e in L. 150.375.806.000.
2. L'importo di L. 103.213.200.000 di cui all'articolo 94 della citata legge n. 18 e' stabilito in L. 150.375.806.000.
Art. 7
1. Alle spese di cui al capitolo 1055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 8
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 132 della legge 27 febbraio 1973, n. 18, e' aumentata di lire 5.000 milioni.
Art. 9
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 10
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 11
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.