Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' aggiunto il seguente comma:
"Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - COPPO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI