diritto.io

Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali

Testo vigente

Titolo I. Campo di applicazione della legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.

2. Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.

3. Le norme di cui agli articoli 68, 83, 84, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro-pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.3

Titolo II. ALLOGGI, DORMITORI, REFETTORI. Alloggi.

Art. 3

1. Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

2. Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.3

Art. 4

1. Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.3

Art. 6

1. Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

2. Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.3

Art. 10

1. Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

2. A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art.
18
.

3. Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.3

Art. 11

1. Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

2. Non e' consentito che in una cabina siano alloggiati piu' di quattro sottufficiali.

3. I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

4. Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.3