Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I periodi di lavoro o di attivita' politico-sindacale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.
2. A detta regolarizzazione si procede, sempreche' trattisi di attivita' lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuita' e prevalenza, e i periodi interessati non risultino gia' coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione ed esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtu' della stessa o di altra contemporanea attivita' lavorativa.
3. Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge e' possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilita', attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attivita' politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonche' la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.
3. La domanda puo' altresi' essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore e' deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.
Art. 3
1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneita' delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, e' in facolta' della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.
2. La commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante.
3. Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, e' effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti.
2. Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
3. Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorche' prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e superstiti nonche', secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
4. I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme gia' versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvedera' al rimborso delle eventuali eccedenze.
5. Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi e effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
Art. 5
1. I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreche' il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione e' escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Art. 6
1. I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme.
2. In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.
Art. 7
1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurano al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni nei confronti di tutta il personale e sull'intero territorio nazionale.
3. L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo, da versare e' fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti.
4. Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari dovuti e non prescritti.
Art. 8
1. I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331 sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.12
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI