diritto.io

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonche' degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente e' sostituito dal seguente:
"Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO